Art. 46

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Sulle navi che intraprendono traversate senza scalo di oltre 48 ore aventi a bordo più di 10 persone di equipaggio dovrà sistemarsi un locale di medicazione (ambulatorio), bene illuminato e ventilato, lavabile su ogni superficie, convenientemente arredato e fornito di impianto per acqua dolce calda e fredda, nonchè della dotazione di medicinali e del prescritto strumentario. In detto locale dovrà essere collocato anche il materiale occorrente per la profilassi antivenerea. Il locale di medicazione destinato a uso esclusivo dell'equipaggio dovrà esistere anche sulle navi da passeggeri che abbiano a bordo oltre 400 persone di equipaggio.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 46 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo