Art. 46
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
Sulle navi che intraprendono traversate senza scalo di oltre 48 ore aventi a bordo più di 10 persone di equipaggio dovrà sistemarsi un locale di medicazione (ambulatorio), bene illuminato e ventilato, lavabile su ogni superficie, convenientemente arredato e fornito di impianto per acqua dolce calda e fredda, nonchè della dotazione di medicinali e del prescritto strumentario.
In detto locale dovrà essere collocato anche il materiale occorrente per la profilassi antivenerea.
Il locale di medicazione destinato a uso esclusivo dell'equipaggio dovrà esistere anche sulle navi da passeggeri che abbiano a bordo oltre 400 persone di equipaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045#art-46