Art. 46 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 46

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Sulle navi che intraprendono traversate senza scalo di oltre 48 ore aventi a bordo più di 10 persone di equipaggio dovrà sistemarsi un locale di medicazione (ambulatorio), bene illuminato e ventilato, lavabile su ogni superficie, convenientemente arredato e fornito di impianto per acqua dolce calda e fredda, nonchè della dotazione di medicinali e del prescritto strumentario. In detto locale dovrà essere collocato anche il materiale occorrente per la profilassi antivenerea. Il locale di medicazione destinato a uso esclusivo dell'equipaggio dovrà esistere anche sulle navi da passeggeri che abbiano a bordo oltre 400 persone di equipaggio.
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