Art. 47

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Sulle navi che intraprendano traversate senza scalo di durata superiore a 48 ore e aventi a bordo più di 20 persone di equipaggio deve essere preventivamente designata, tra quelle esistenti, una cabina atta a isolare un malato, provvista di almeno una cuccetta e un lavandino.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045#art-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 47 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo