Art. 52

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Il locale destinato a infermeria deve disporre di un armadio metallico, di un lavandino con acqua dolce calda e fredda, di un tavolo abbattibile lungo la parete e di una sedia.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 52 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo