Art. 44

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Sulle navi che intraprendono viaggi toccando porti situati nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, nel Golfo Persico, nel Golfo di Guinea e Congo, nel Golfo di Bengala, nei mari della Sonda, nel Brasile settentrionale, è obbligatoria una installazione di aria condizionata in almeno due locali destinati all'equipaggio e cioè, nell'ambulatorio o, dove esista, nella infermeria e in un locale di ristoro facilmente accessibile dal locale di macchina. Sulle navi adibite a servizi esclusivamente locali nei mari indicati nel comma precedente, devono essere installati opportuni impianti per la distribuzione dell'aria condizionata negli alloggi, nei refettori, negli ambienti di riunioni, nei locali destinati ad uso sanitario, nella sala nautica e nei locali della timoneria.
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