Art. 39

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Per l'aereazione degli alloggi e dei locali di lavoro, a prescindere dalla ventilazione naturale mediante gli sportelli e le porte, e dai comuni agitatori d'aria, devono essere eseguite installazioni tali da consentire, anche con cattivo tempo, un rinnovamento completo dell'aria dell'ambiente almeno quattro volte all'ora. Si riterrà che risponda alla norma del rinnovamento completo dell'aria quattro volte all'ora un locale, quando, sia la manica a vento per l'immissione dell'aria, che quella di estrazione, abbiano una sezione di 20 centimetri quadrati per ogni persona che deve trovarsi normalmente nel locale stesso. Questa sezione può essere ridotta a 15 centimetri quadrati per persona per i locali sopra il ponte di coperta: deve essere aumentata a 25 centimetri quadrati per le navi adibite a viaggi in zone a clima tropicale. Per le infermerie e gli ambulatori la sezione deve essere portata a 30 centimetri quadrati. Per i camerini per una sola persona sarà considerato rispondente alle condizioni della legge uno spiraglio avente una superficie complessiva di 200 centimetri quadrati. Il tracciato e i particolari di costruzione dei condotti di ventilazione devono essere tali da assicurarne l'efficienza.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 39 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo