Art. 40
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
Le installazioni dei condotti di aereazione devono essere effettuate in modo che, quelli destinati all'estrazione dell'aria, abbiano la loro apertura inferiore all'altezza del soffitto e quelli destinati all'immissione di aria pura, abbiano l'apertura situata a circa metri 0,40 dal pavimento e possibilmente situati su pareti opposte.
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