Art. 38

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Le navi mercantili devono essere costruite ed allestite in maniera da possedere tutti i requisiti atti a rendere quanto possibile la nave priva di ratti. A tale uopo negli alloggi, nelle cambuse, nei locali di lavoro, nelle stive, e in tutti i locali di bordo devono essere evitati spazi e angoli morti capaci di offrire ricetto ai topi; ove tali spazi non possano essere eliminati dovranno essere convenientemente colmati o resi inaccessibili ai roditori. Deve altresì essere provveduto a che gli stipetti, gli armadi e simili siano muniti di aperture adatte a facilitare la circolazione dei gas tossici in occasione della derattizzazione e la conseguente ventilazione.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 38 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo