Art. 38 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 38

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Le navi mercantili devono essere costruite ed allestite in maniera da possedere tutti i requisiti atti a rendere quanto possibile la nave priva di ratti. A tale uopo negli alloggi, nelle cambuse, nei locali di lavoro, nelle stive, e in tutti i locali di bordo devono essere evitati spazi e angoli morti capaci di offrire ricetto ai topi; ove tali spazi non possano essere eliminati dovranno essere convenientemente colmati o resi inaccessibili ai roditori. Deve altresì essere provveduto a che gli stipetti, gli armadi e simili siano muniti di aperture adatte a facilitare la circolazione dei gas tossici in occasione della derattizzazione e la conseguente ventilazione.
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