Art. 41

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Per le navi a vapore adibite normalmente a viaggi in zone a clima tropicale, la ventilazione del locale delle macchine dovrà essere particolarmente curata adottando, se necessario, la ventilazione meccanica. Tale disposizione vale anche per i locali con impianti che danno luogo a emanazioni termiche o tossiche.
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