Art. 45

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Ogni locale destinato all'alloggio e al lavoro dell'equipaggio deve essere provvisto di luce sufficiente. Quando con tempo chiaro risulti insufficiente la luce naturale, dovrà ricorrersi all'illuminazione artificiale. Tanto l'una quanto l'altra saranno ritenute sufficienti quando rendano possibile la lettura della stampa ordinaria di un comune giornale. Per l'illuminazione artificiale è da preferirsi la luce elettrica; comunque, se a bordo esista un impianto elettrogeneratore, la luce elettrica deve essere installata anche nei locali destinati all'equipaggio. È prescritta la luce azzurra sussidiaria nei locali adibiti a dormitorio. La tipografia deve essere situata in modo da avere di giorno sufficiente luce naturale.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 45 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo