Art. 47 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 47

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Sulle navi che intraprendano traversate senza scalo di durata superiore a 48 ore e aventi a bordo più di 20 persone di equipaggio deve essere preventivamente designata, tra quelle esistenti, una cabina atta a isolare un malato, provvista di almeno una cuccetta e un lavandino.
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