Titolo II
Art. 28
Indennità pensionabile
In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennità pensionabile di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;53#art-28