Titolo II

Art. 32

Indennità di rischio per operatori subacquei

In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di rischio per operatori subacquei di cui all' e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 5 maggio 1975, n.146, è rideterminata nei seguenti importi: Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;53#art-32

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