Titolo II

Art. 34

Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza

In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nell'ambito delle attività delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in servizi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, l'indennità nelle misure previste dall', comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57. 2. L'indennità di cui al presente articolo: a) è cumulabile con quella di missione e continua a non essere cumulabile con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; b) è corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;53#art-34

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