Titolo II
Art. 33
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia, relative indennità supplementari e indennità per personale specializzato artificiere
In vigore dal 3 mag 2025
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare sono rapportate, con le medesime modalità applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1° giugno 2024, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della specializzazione di «Carabiniere Paracadutista Esploratore», in servizio presso il «1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania», ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete l'indennità supplementare mensile prevista all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale specializzato artificiere è attribuita un'indennità mensile di euro 50,00 per l'effettivo svolgimento delle seguenti attività mediante l'utilizzo di ordigni esplosivi:
a) disinnesco degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno di appositi poligoni o aree addestrative;
b) brillamento di ordigni esplosivi residui.
L'indennità di cui al presente comma non è cumulabile con quella prevista ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;53#art-33