Titolo II
Art. 37
Indennità di presidio territoriale
In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale dell'Arma dei carabinieri titolare di incarico di comando dei reparti di cui all'articolo 173, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di livello non inferiore al comando di Compagnia, compete un'indennità mensile nella misura di euro 100,00.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale del Corpo della guardia di finanza titolare di incarico di comando di gruppo, nucleo operativo metropolitano o compagnia di cui all', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, è attribuita un'indennità mensile pari a 100,00 euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;53#art-37