Titolo II

Art. 39

Licenza e riposo solidale

In vigore dal 3 mag 2025
1. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti: a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni; b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.»; b) al comma 2, alla lettera b), le parole «rispettive sezioni del Consiglio centrale della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254» sono sostituite dalle seguenti: «APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; c) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: «3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto può essere fruito anche dal personale che ha necessità di assistere il genitore: a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti; b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».
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