Titolo II

Art. 42

Commissione paritetica

In vigore dal 3 mag 2025
1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato fra le Amministrazioni e le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale, può essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui è stata formulata la richiesta. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale della Guardia di finanza costituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultimo accordo sindacale, una Commissione paritetica. Ciascuna commissione, nominata dal rispettivo Comandante generale, è presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un membro designato da ciascuna APCSM firmataria del citato accordo. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto di recepimento, ciascuna delle suddette APCSM comunica al Comando generale di riferimento il nominativo del proprio dirigente sindacale individuato quale membro della Commissione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;53#art-42

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