Titolo II
Art. 45
Aggiornamento professionale
In vigore dal 3 mag 2025
1. La pianificazione annuale dell'attività di aggiornamento professionale è stabilita dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. A tal fine, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono formulare specifiche proposte ai Comandi generali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;53#art-45