Titolo I

Art. 23

Disposizioni concernenti le deleghe e le revoche sindacali

In vigore dal 3 mag 2025
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono apportate le seguenti integrazioni: a) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «La revoca della delega è consegnata dall'interessato all'Amministrazione direttamente ovvero è trasmessa a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata. La revoca può essere, altresì, consegnata all'Amministrazione per il tramite dell'Organizzazione sindacale con i predetti mezzi di trasmissione.»; b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunte le parole: «Le deleghe sono consegnate dall'Organizzazione sindacale all'Amministrazione direttamente ovvero sono trasmesse a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata»; c) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: «6-bis. I competenti uffici delle Amministrazioni interessate forniscono, a richiesta dei rispettivi soggetti sindacali, entro il termine di dieci giorni, i dati, anche nominativi, riferiti alle revoche delle deleghe conferite in loro favore. La trasmissione dei predetti dati è finalizzata ad assicurare la comunicazione in forma scritta della revoca anche all'organizzazione sindacale interessata, come anche previsto per la Polizia di Stato dall'articolo 93, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
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