Titolo I

Art. 22

Integrazioni della disciplina dei permessi sindacali

In vigore dal 3 mag 2025
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. La fruizione dei permessi sindacali in forma cumulativa, ai sensi del precedente comma 8, non esclude la possibilità di fruire, nello stesso mese, sempre non oltre il limite mensile di nove turni giornalieri di servizio per ciascun dirigente sindacale, dei permessi sindacali previsti dal comma 7.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;53#art-22

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