Titolo II
Art. 26
Nuovi stipendi
In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrale di cui all' del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrale di cui all' del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale di cui all' del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell', comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli , comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli , comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell', comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;53#art-26