Titolo I

Art. 24

Comitato unico di garanzia

In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, le Amministrazioni in sede centrale istituiscono un Comitato unico di garanzia per lo svolgimento dei compiti affidati al Comitato pari opportunità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e l'espletamento di attività propositive nelle materie concernenti le pari opportunità, la parità di genere, il benessere organizzativo e la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per il rispettivo personale di polizia, i servizi socio-assistenziali in favore del predetto personale, la tutela legale e assicurativa. 2. Il Comitato unico di garanzia è presieduto da un funzionario delle qualifiche dirigenziali nominato dall'Amministrazione ed è, altresì, composto da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 3. Il Comitato unico di garanzia adotta un regolamento che ne definisce le modalità di funzionamento, il quale deve comunque prevedere che il Comitato stesso si riunisce almeno tre volte l'anno. 4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i Comitati pari opportunità, istituiti a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, cessano di operare e sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;53#art-24

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo