Titolo I
Art. 19
Congedo parentale
In vigore dal 3 mag 2025
1. L', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, è così sostituito:
«1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui dall' del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall', comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:
a) il congedo straordinario di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;
b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato , comma 1, primo periodo.».
2. All' del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
«4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante nè l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;53#art-19