Titolo I
Art. 17
Congedo e riposo solidale
In vigore dal 3 mag 2025
1. L', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, è così sostituito:
«1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonché i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:
a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;53#art-17