Art. 8
Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali
In vigore dal 29 gen 2025
1. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica e psichica e a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui all', comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali del corrispondente personale della Polizia di Stato.
2. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio l'Amministrazione penitenziaria è autorizzata ad avvalersi di personale qualificato, mediante contratto di diritto privato, corrispondendo a esso la retribuzione stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che non può superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato è proposta una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive e individuali, integrata da un colloquio. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Esse sono aggiornate, sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata in campo nazionale e internazionale.
Storico versioni
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