Art. 10
Formazione e approvazione della graduatoria
In vigore dal 29 gen 2025
1. All'esito della procedura concorsuale, con decreto del direttore generale del personale, sono approvate una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante sono le specializzazioni eventualmente previste dal bando di concorso, redatte sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato. Tale votazione è data dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli individuati all'. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all', del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dalle altre disposizioni speciali di legge.
2. Con il medesimo decreto di approvazione delle graduatorie ovvero con separato decreto del direttore generale del personale sono dichiarati i vincitori del concorso.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della giustizia con modalità che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;217#art-10