Art. 13
Promozione a medico capo
In vigore dal 29 gen 2025
1. L'accesso alla qualifica di medico capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei medici che abbia compiuto, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale.
2. La promozione a medico capo decorre a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita e impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre a esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Per le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, per quelle di svolgimento dell'esame finale, nonché per i criteri di formazione della graduatoria di inizio e di fine corso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;217#art-13