Art. 18

Attività libero-professionale dei medici del Corpo di polizia penitenziaria

In vigore dal 29 gen 2025
Attività libero-professionale dei medici del Corpo di polizia penitenziaria 1. Ai medici del Corpo di polizia penitenziaria non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia e nei procedimenti medico-legali nei quali sono coinvolte, quali controparti, le predette amministrazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;217#art-18

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