Art. 19
Norma di rinvio
In vigore dal 29 gen 2025
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente decreto, al personale della carriera dei medici si applica l'articolo 13-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 nonché, in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti per la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;217#art-19