Art. 16
Promozione a dirigente superiore medico
In vigore dal 29 gen 2025
1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici del Corpo di polizia penitenziaria.
3. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;217#art-16