Art. 17

Aggiornamento professionale e formazione specialistica

In vigore dal 29 gen 2025
Aggiornamento professionale e formazione specialistica 1. Con riferimento alle attribuzioni proprie del ruolo, all'aggiornamento professionale dei medici del Corpo di polizia penitenziaria provvede anche l'Amministrazione penitenziaria attraverso specifici e obbligatori percorsi formativi indicati nel Piano annuale della formazione. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è istituito e aggiornato un apposito elenco dei medici del Corpo di polizia penitenziaria che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro dell'amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute. 2. I corsi di cui al comma 1 possono essere frequentati anche in modalità telematica e vengono organizzati anche attraverso apposite convenzioni, con altre amministrazioni dello Stato e presso strutture formative pubbliche o private.
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