Art. 6

Prova preselettiva

In vigore dal 29 gen 2025
1. Nel caso in cui il numero delle domande sia complessivamente superiore a 500 unità, possono espletarsi prove preselettive, consistenti in 40 quesiti a risposta a scelta multipla sulle seguenti materie: anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica sanitaria e normativa sanitaria. 2. La prova non concorre alla formazione del punteggio finale di merito e si intende superata nel caso di votazione non inferiore a sei decimi. È ammesso alle successive prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonché, in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 3. Per la predisposizione dei quesiti a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 4. I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficoltà pari a 1 (facile), 2 (media) e 3 (difficile), in relazione alla natura della domanda; sono elaborati come domanda diretta, cui sono attribuite quattro risposte, delle quali una sola è esatta. 5. Il calendario della prova e l'indicazione delle sedi di svolgimento sono pubblicati nei tempi e nei modi indicati dal bando di concorso. La prova può essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi e in giorni diversi. 6. Il tempo massimo per lo svolgimento della prova è stabilito dalla commissione esaminatrice, che ne dà atto nel verbale con il quale sono stabiliti i criteri di valutazione della prova pubblicati sul sito. 7. I questionari sottoposti ai candidati sono predisposti in modo da assicurarne la diversità di composizione, garantendo lo stesso numero di quesiti per ciascuna materia e complessivamente lo stesso coefficiente di difficoltà. I questionari, individualmente sigillati, vengono consegnati ai candidati unitamente al modulo sul quale devono essere riportate le risposte ai singoli quesiti e alla scheda relativa ai dati anagrafici. Per la compilazione del modulo delle risposte, predisposto secondo la progressione numerica delle domande, i candidati devono annerire la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta. Non è ammesso alcun segno nelle altre caselle. 8. Durante la prova i candidati non possono avvalersi di testi, pubblicazioni o appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Il candidato che viola tali disposizioni è escluso dal concorso. 9. La correzione, in forma anonima, delle schede delle risposte e l'attribuzione del relativo punteggio si svolgono nella medesima giornata di effettuazione della prova, con l'ausilio di personale tecnico dell'Amministrazione penitenziaria, mediante sistemi di lettura ottica e procedure informatiche. Eccezionalmente, per motivi organizzativi, la correzione può avvenire in data successiva a quella di effettuazione della prova, comunque non superiore a quindici giorni dallo svolgimento della prova medesima, ferme restando le medesime modalità e garanzie di trasparenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;217#art-6

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