Art. 4
Domanda di partecipazione al concorso
In vigore dal 29 gen 2025
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta e inviata, esclusivamente con modalità telematiche compilando l'apposito modulo (FORM), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando. Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione e invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
e) l'assenza dei motivi di esclusione dall'ammissione al concorso di cui all', comma 5;
f) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito e, per coloro che ne sono già in possesso, le abilitazioni e specializzazioni richieste;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la conoscenza della lingua inglese di livello almeno pari a B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere;
i) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, tra quelli previsti al successivo ;
l) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
m) per i partecipanti alla riserva prevista dall', comma 2, il punteggio conseguito nei rapporti informativi nel periodo indicato dal bando di concorso e di non aver riportato le sanzioni disciplinari previste come causa di esclusione dal bando medesimo;
n) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale per l'invio e la ricezione delle comunicazioni e delle notifiche attinenti al concorso; ai medesimi fini, i candidati già appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono utilizzare, ove ne dispongano, l'indirizzo di posta elettronica istituzionale;
o) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.
3. I candidati che intendono concorrere per i posti riservati previsti dal bando devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la riserva per la quale concorrono e indicando, nell'ipotesi di candidati in possesso dell'attestato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le prove d'esame.
4. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;217#art-4