Art. 2

Accesso alla carriera dei medici

In vigore dal 29 gen 2025
1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, indetto con decreto del direttore generale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, consistente in due prove scritte e una prova orale, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; d) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; e) laurea in medicina e chirurgia conseguita presso una università della Repubblica italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato e diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015; f) abilitazione all'esercizio della professione medica e iscrizione al relativo albo. 2. Il 20 per cento dei posti è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianità di servizio di almeno cinque anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, salvo il limite di età, che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «ottimo» nè sanzioni disciplinari pari o più gravi della pena pecuniaria. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 93 e 94 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 3. Si applicano le riserve dei posti a favore di coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dalle leggi speciali sulle riserve di posti a favore di alcune categorie di cittadini. Le riserve non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, è necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva. 4. I posti riservati, qualora non coperti, sono devoluti ai concorrenti non titolari di riserva in ordine di graduatoria. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psicofisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;217#art-2

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