Art. 3
Bando di concorso
In vigore dal 29 gen 2025
1. I concorsi sono indetti con decreto del direttore generale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, pubblicato ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel quale sono indicati, oltre ai requisiti di cui all':
a) il numero dei posti messi a concorso con l'indicazione della ripartizione tra le eventuali specializzazioni previste;
b) i termini e le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alle lettere d) e i);
c) il numero dei posti riservati dalla legge a favore di determinate categorie;
d) i documenti prescritti;
e) il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento delle prove scritte o dell'eventuale prova preselettiva, ovvero la data di pubblicazione del diario delle prove sul sito istituzionale del Ministero della giustizia che ha valore di notifica a tutti gli effetti;
f) il numero dei candidati da convocare, ai sensi dell', per sostenere le ulteriori fasi concorsuali, seguendo l'ordine della graduatoria dell'eventuale prova preselettiva o della prova scritta;
g) le materie oggetto delle prove di cui all', comma 1, e la votazione minima da conseguire;
h) le categorie di titoli ammessi a valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse e le modalità e i termini di presentazione della relativa documentazione;
i) i titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti di cui all', commi 2 e 3, del presente decreto e quelli di preferenza nella nomina di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
l) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;217#art-3