Art. 9
Comitato dei garanti
In vigore dal 4 feb 2021
1. L'Agenzia si avvale di un proprio comitato dei garanti, o, in alternativa, di comitati già istituiti presso altre pubbliche amministrazioni previo accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-10-15;186#art-9