Art. 7

Il Comitato tecnico-scientifico

In vigore dal 4 feb 2021
1. Il direttore, su proposta del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, può istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive. 2. Il comitato tecnico-scientifico è composto da sei esperti designati dal Comitato di indirizzo, scelti tra i soggetti in possesso di competenze ed esperienze consolidate in almeno uno dei seguenti settori: meteorologia; climatologia; archivi dati di supercalcolo; metodi e sistemi di rilevamento e di telecomunicazioni di dati meteorologici, climatici e marini; piattaforme applicative per la previsione e l'analisi di eventi meteorologici e climatici. 3. La partecipazione al comitato tecnico-scientifico è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, compenso o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso degli oneri di missione a carico del bilancio dell'Agenzia, per il quale si applicano le disposizioni previste per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato. 4. Il direttore è responsabile della realizzazione del sito internet istituzionale dell'Agenzia, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-10-15;186#art-7

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Il Comitato tecnico-scientifico (Art. 7 Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia.) — Testo vigente | Portale Normativo