Art. 12
Sistemi di reclutamento
In vigore dal 4 feb 2021
1. Il reclutamento del personale è effettuato in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui all' del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottato con provvedimento del direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato di indirizzo, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-10-15;186#art-12