Art. 15

Norma di salvaguardia

In vigore dal 4 feb 2021
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-10-15;186#art-15

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