Art. 11

Personale

In vigore dal 4 feb 2021
1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel limite massimo di cinquantadue unità complessive, di cui quattro dirigenti, ai sensi dell', comma 553, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Il personale appartenente all'area dirigenziale, per il quale si applica di norma il criterio della rotazione nelle responsabilità d'ufficio, sulla base degli indirizzi del direttore dell'Agenzia, è competente per l'attuazione e la gestione amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, nonché per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo. 3. L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di trenta unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia, attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-10-15;186#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo