Art. 6
Criteri organizzativi
In vigore dal 4 feb 2021
1. L'organizzazione dell'Agenzia si ispira ai seguenti criteri:
a) autonomia e responsabilizzazione in relazione al corretto uso delle risorse e al migliore conseguimento dei risultati attesi;
b) semplificazione e flessibilità organizzative;
c) valorizzazione delle risorse umane, anche con riferimento alle professionalità tecniche e alle specificità proprie dell'ambito scientifico di riferimento, attraverso la valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti;
d) previsione di controlli interni per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
e) contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e dei fenomeni di corruzione, ai sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190;
f) flessibilità e innovazione tecnologica a supporto dei processi gestionali;
g) sviluppo e garanzia della disponibilità di sistemi informativi.
2. L'Agenzia opera conformemente alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-10-15;186#art-6