Art. 5
Attività di ricognizione
In vigore dal 4 feb 2021
1. In relazione all'esito dell'attività di preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali finalizzate dagli enti meteo alla meteorologia e climatologia, ai sensi dell', comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia, con l'accordo degli enti e previa opzione del personale interessato, se già dipendente pubblico, procede a far trasferire le suddette risorse ovvero alla stipula di convenzioni, ai sensi dell', per regolare le attività di collaborazione.
2. La ricognizione di cui al comma 1 è aggiornata, con cadenza almeno biennale, con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previo parere del Comitato di indirizzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-10-15;186#art-5