Art. 14
Convenzioni
In vigore dal 4 feb 2021
1. L'Agenzia, ai sensi dell', comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stipula convenzioni di sistema a carattere volontario con gli enti meteo fornitori di servizi e prodotti meteo-climatologici, volte a definire, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le modalità, anche di finanziamento, per la produzione e lo scambio di dati, prodotti e servizi di supporto, l'omogeneità e la qualità dei prodotti, la partecipazione ad aree di attività, progetti e iniziative comuni, anche nei settori della ricerca e sviluppo, della formazione e aggiornamento del personale, dell'informazione e comunicazione pubblica.
2. Con apposito provvedimento, predisposto dal direttore e approvato dal Comitato di indirizzo, sono disciplinati i modelli organizzativi permanenti di coordinamento al fine di assicurare la necessaria armonizzazione delle attività oggetto delle convenzioni di sistema tra l'Agenzia e gli enti meteo, garantendo nel contempo il rispetto delle rispettive responsabilità e la condivisione delle informazioni e delle scelte operative, in un'ottica di complementarietà. Tali modelli organizzativi comprendono uno stretto raccordo fra il direttore dell'Agenzia e i direttori e i rappresentanti degli enti meteo coinvolti e possono prevedere anche l'istituzione di specifiche Commissioni permanenti, la cui partecipazione avviene a titolo gratuito, individuate per le varie aree tematiche e che trattino, fra gli altri, gli aspetti relativi a:
a) realizzazione di prodotti e servizi;
b) comunicazione e diffusione di prodotti e servizi;
c) ricerca e sviluppo;
d) partecipazione a progetti e partenariati nazionali e internazionali;
e) formazione e aggiornamento continuo del personale;
f) fornitura di servizi di supporto.
3. L'Agenzia stipula convenzioni con soggetti pubblici che, in qualità di utenti di servizi meteo-climatologici, necessitano di consulenza, assistenza, servizio e supporto in campo meteo-climatologico.
4. L'Agenzia può inoltre sviluppare servizi, collaborazioni e progetti in partenariato con soggetti pubblici e privati, purchè non in contrasto con i propri obiettivi, compiti e responsabilità istituzionali.
5. Il Comitato di indirizzo collabora con il direttore dell'Agenzia per la stesura del modello per le convenzioni di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-10-15;186#art-14