Art. 18
Accordi decentrati
In vigore dal 4 dic 2025
1. Gli accordi decentrati sono stipulati ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico.
2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda:
a) individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno;
b) attuazione delle previsioni contenute nell', comma 5, in materia di reperibilità;
c) criteri generali per l'utilizzo delle somme afferenti al fondo di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modificazioni previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179, nonché criteri generali per la verifica della sussistenza delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dello stesso;
d) individuazione delle funzioni i cui titolari sono esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni;
e) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all', comma 2, e all', comma 1, nei casi di variazione del decreto del Ministro dell'interno con il quale sono determinate le posizioni funzionali dei funzionari della carriera prefettizia;
f) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all', comma 2, e all', comma 1, nelle fattispecie previste dall', comma 9;
f-bis) definizione dei criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previste dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni.
3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano:
a) verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
b) attuazione delle previsioni contenute nell', comma 6, in materia di reperibilità.
4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica è effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Amministrazione dell'interno convoca le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-04;66#art-18