Art. 17

Tutela del dirigente sindacale

In vigore dal 4 dic 2025
1. Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianità maturata. In ragione della peculiarità delle funzioni svolte e della particolarità dell'ordinamento della carriera allo stesso funzionario è conferito un posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco e dell'aspettativa, e lo stesso può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una sede della propria amministrazione quando dimostri di avervi svolto attività sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione. 2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del distacco frazionato è conferito il posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco nell'ambito della stessa sede di servizio. 3. Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati all', comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di servizio può essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza. 4. La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. 5. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività svolta in tale qualità, nè può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa. 6. La valutazione annuale del funzionario in distacco ai sensi dell' è effettuata direttamente dal Consiglio di amministrazione, previa proposta per i viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione in carriera di cui all' del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell', comma 5, si applicano gli del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La predetta valutazione da parte del Consiglio di amministrazione ricomprende anche il periodo infra-annuale precedente alla decorrenza del distacco sindacale. La predetta valutazione ricomprende altresì il periodo infra-annuale successivo alla conclusione del distacco sindacale qualora la durata del distacco, nell'anno di riferimento, sia maggiore, sotto il profilo temporale, rispetto al periodo di servizio successivamente prestato dal funzionario in altri Uffici. La valutazione terrà comunque conto anche della relazione presentata dal funzionario sull'attività svolta nel periodo infra-annuale antecedente o successivo al distacco. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli , commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 8. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-04;66#art-17

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