Art. 15

Aspettative e permessi sindacali non retribuiti

In vigore dal 27 giu 2018
1. I funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie organizzazioni sindacali rappresentative, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell' del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianità che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. 2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, il quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'organizzazione sindacale interessata comunica la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto. La revoca può essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca e la conferma sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia che adotta i provvedimenti consequenziali nel solo caso di revoca. 4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, è consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima. 5. I funzionari della carriera prefettizia, di cui all', comma 1, del presente decreto, possono fruire, con le modalità di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo , di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale, nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 4 del citato . 6. Per i funzionari della carriera prefettizia, di cui al presente articolo, i contributi figurativi previsti in base all', ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-04;66#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo