Art. 10

Congedi per la formazione

In vigore dal 27 giu 2018
1. Ai funzionari della carriera prefettizia che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio sono concessi i congedi per la formazione disciplinati dall' della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità di fruizione di seguito indicate. 2. Ai funzionari della carriera prefettizia possono essere concessi, a richiesta, i congedi senza assegni di cui al comma 1 nella misura percentuale massima del 10% del personale del ruolo prefettizio in servizio al 31 dicembre di ciascun anno. 3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i funzionari interessati devono presentare all'amministrazione una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività formative. 4. Le domande vengono accolte secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6. 5. L'amministrazione può non accogliere la richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi; b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi. 6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del funzionario, l'amministrazione può differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di sei mesi qualora la concessione dello stesso possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3. 7. Al funzionario della carriera prefettizia durante il periodo di congedo si applica l', comma 3, della legge n. 53 del 2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso , relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all'amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell'. 8. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, è riconosciuta al funzionario della carriera prefettizia la facoltà di partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale. A tal fine al funzionario può essere concesso un periodo di aspettativa, non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità, per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-04;66#art-10

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Congedi per la formazione (Art. 10 Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia.) — Testo vigente | Portale Normativo