Art. 6
Assenze per malattia e motivi di salute
In vigore dal 4 dic 2025
1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario della carriera prefettizia che abbia superato il periodo di prova di cui all' del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 7. L'Amministrazione informa l'interessato dell'approssimarsi del predetto termine con congruo anticipo. Ai fini del computo del predetto periodo di diciotto mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso in corso.
2. Superato tale periodo, al funzionario della carriera prefettizia che ne abbia fatto richiesta può essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sarà dovuta alcuna retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del funzionario, prima di concedere l'ulteriore periodo, procederà con le modalità previste dalle disposizioni vigenti all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psicofisica allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera prefettizia. Tale accertamento è effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.
2-bis. Nell'ambito delle assenze per malattia e motivi di salute di cui al presente articolo, ai funzionari della carriera prefettizia sono riconosciuti tre giorni di permesso annui per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Le assenze di cui al presente comma sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di cui al presente articolo e sono sottoposte al medesimo regime economico. Le giornate di assenza di cui al presente comma sono giustificate mediante attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L'attestazione è inoltrata all'Amministrazione dal funzionario della carriera prefettizia oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
3. In materia di inidoneità psicofisica al servizio si applica al personale della carriera prefettizia, in quanto compatibile, la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171. A tal fine, i riferimenti ai contratti collettivi contenuti nel predetto decreto del Presidente della Repubblica si intendono effettuati ai corrispondenti istituti disciplinati dal presente decreto.
4. Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, o nel caso in cui il funzionario della carriera prefettizia a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma 2 sia dichiarato permanentemente non idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera prefettizia, l'Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo o dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro.
5. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di TBC. In caso di donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, oppure terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital o day surgery, ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie. Rientrano nella medesima disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. In tali giornate il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni caso, alla retribuzione di cui al comma 7, lettera a). La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, privata o convenzionata che ha effettuato la diagnosi o presso la quale è stata effettuata la terapia.
7. Ferme le disposizioni contenute nell'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il trattamento economico spettante al funzionario della carriera prefettizia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1, è il seguente:
a) retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi di assenza.
8. La retribuzione di cui al comma 7, lettera a), è integralmente dovuta al funzionario in ogni caso di: ricovero ospedaliero, day hospital, day surgery, ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purchè sostitutivo del ricovero ospedaliero, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero.
9. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il funzionario della carriera prefettizia è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7 ed agli oneri riflessi relativi.
10. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. Per l'intero periodo al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile.
11. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione di cui al comma precedente per tutto il periodo di comporto di cui ai commi 1 e 2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 4.
12. In occasione delle assenze per malattia il funzionario della carriera prefettizia si attiene alle norme di comportamento che regolano la materia con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione dello stato di infermità e del luogo di dimora e alla produzione della relativa certificazione.
13. Per le assenze disciplinate dal presente articolo, la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-04;66#art-6